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Con la presente mozione si propone di modificare il Regolamento Comunale, introducendo una disposizione che sancisca il divieto per il Comune di delegare a società private di sorveglianza l’esercizio di prerogative proprie del potere statale (“atti d’autorità”). In altri termini, ci si vuole assicurare che i compiti fondamentali relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica restino di competenza esclusiva degli agenti dello Stato. Attualmente, sono già diverse le legislazioni cantonali che impediscono il ricorso a terzi per coprire questi ambiti più sensibili (è il caso ad esempio del Canton Vaud). Un tale divieto, tuttavia, non è ancora presente nel nostro Cantone. In buona sostanza, la legge in Ticino si limita infatti a disciplinare il regime d’autorizzazione ai privati che intendono esercitare questo genere di attività di sorveglianza. Ad ogni modo, nulla impedisce agli enti locali di prevedere paletti più stretti per la delega a terzi dei compiti legati all’ordine pubblico; tanto più che, simili disposizioni organizzative, rientrano compiutamente nell’autonomia che viene conferita al Comune. Non da ultimo, vale la pena menzionare a livello cantonale l’iniziativa parlamentare “Le agenzie di sicurezza non si sostituiscano ai Comuni”, presentata dal deputato Massimiliano Arif Ay, la quale muoveva nel medesimo senso della presente mozione.
Elencare esaustivamente i compiti che non si intendono delegabili, naturalmente, non può rientrare negli scopi della mozione. Quanto ci si prefigge è piuttosto di riservare allo Stato, in maniera generale, ma deducibile caso per caso, quella sfera di competenze che sono necessarie al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. In quest’ottica, con ‘’atti d’autorità’’ ci riferiamo a quelli assolti dal Comune in veste di organo statale, posto al di sopra della cittadinanza. Ad esempio, possono rientrare nella classificazione tutte quelle funzioni dirette allo svolgimento dei compiti di polizia: dalla polizia in senso stretto, al controllo del rispetto dei regolamenti di polizia, fino alla vigilanza del traffico. In tal senso, ne sarebbero esclusi tutti quegli ambiti in cui l’ente pubblico, in quanto assimilato a un semplice individuo, si rapporta con terzi secondo le regole del diritto privato (sorveglianza del patriomonio comunale, trasporto di beni, etc.). Per questa ragione, per la sorveglianza di un evento privato il Comune potrebbe rivolgersi a un’agenzia di sicurezza, a condizione però che i compiti delegati siano circoscritti allo svolgimento dello stesso; diverso sarebbe invece il caso del servizio d’ordine per una dimostrazione pubblica, il quale, proprio perché posto a tutela dell’ordine pubblico, non potrebbe perciò venire affidato a terzi.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo questo Consiglio comunale a volere risolvere:

  1. La mozione è accolta.Il Regolamento Comunale della Città di Bellinzona è m
  2. odificato come segue:

Art. 86 bis
Il Comune non può delegare atti d’autorità a società private di sorveglianza.

 

Alessandro Lucchini, consigliere comunale di Bellinzona

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